5.
Dal 1457 al 1634
Il Castello di Basaluzzo viene venduto ai Visconti
Giunti in questo storico periodo abbiamo da osservare che gli Alessandrini
per bisogni finanziari presero la decisione di vendere il Castello
di Basaluzzo che l'avevano acquistato nel 1249 dall'Abbazia di S.
Salvatore di Pavia. L'atto di vendita a Pietro Francesco Visconti
porta la data delli 16 Gennaio 1467. Con questo atto il Visconti
diviene padrone non solo del Castello ma pur anche di tutti i diritti
feudali. Questa famiglia rimase padrona sino al 1497 come inappresso
vedremo.
I Basaluzzesi godono l'esenzione di pedaggio sul territorio
di Bosco
Nell'anno 1494 quei di Bosco pubblicano gli ultimi capitoli dei
loro Statuti in cui si legge l'esenzione fatta a favore dei Basaluzzesi
la quale dispensava Essi e le loro derrate e mercanzie dalla tassa
di Pedaggio. Conviene osservare che non era questa una semplice
tassa per il passaggio, ma una specie di Dogana per la quale conveniva
di pagare un diritto per ogni oggetto o mercanzia che si importava
sul territorio Boschese. Questo esercizio si dava all'Asta pubblica
come le altre privative del Comune ed in forza di questi Statuti
erano esenti da pagamento di questo Balzello i nativi di Basaluzzo
e Fresonara ( ).
Il Castello e Basaluzzo viene occupato da Giuliano dalla
Rovere
Nell'anno 1497 alle due di Gennaio, il Cardinale Giuliano della
Rovere che poi fu Papa Giulio II, e Giov. Giacomo Trivulzi vennero
con gagliardo esercito dalla Francia per conquistare Novi ed il
suo Distretto, la Lombardia e primieramente occuparono Novi ed il
suo Castello, col paese di Basaluzzo. Con questo fatto d'armi il
Cardinale Della Rovere rimase padrone di quest'ultimo luogo e se
lo tenne per molto tempo quale sul feudo dal quale erano cessati
i Visconti. I Della Rovere possedettero questo Castello Cum Omnibus
pertinentis dal 1497 sino all'anno 1634.
Chi fosse l'illustre famiglia dei Della Rovere
Da una bolla di Papa Innocenzo VIII del 1484 si rileva che il Marchese
Guglielmo di Monferrato investì nel 1481, dei feudi di Bistagno
e Monastero, Giovanni Della Rovere milite Genovese (di Albissola)
nipote di Papa Sisto IV, il quale era fratello di Raffaele. Questo
Papa approvò a vantaggio del nipote Giovanni tale investitura
e cessione e la convalidò, tolto ogni, e qualsiasi difetto,
ed ostacolo, anche di pretesa, che potesse avere su detti luoghi
qualunque chiesa, e Monastero (45bis) . Il papa Innocenzo VIII fece
la stessa conferma a favore di Bartolomeo e Bernardino della Rovere
eredi del primo investito, e vietò al Vescovo Acquese, Tomaso
De Regibus, e suoi successori di turbare in qualsivoglia modo nel
possesso di detti luoghi, i Signori Della Rovere sotto pena della
scomunica. Conviene poi annotare, che Giuliano Cardinale della Rovere
si impossessò del feudo di Basaluzzo con l'armi e che ottenne
anche di questo terzo feudo la investitura dai Marchesi di Monferrato
a favore dei suoi successori Signori Della Rovere e venne rinnovata
questa investitura nel 1520, 1531 e 11539 e poscia dal Duca di Mantova
nel 1651. Giuliano Della Rovere nacque nell'anno 1453 venne eletto
Papa col nome di Giulio II nel 1503. Morì nel 1513 e sedette
sulla cattedra do S. Pietro anni 9 mesi 3 e giorni 21. Ebbe a fratelli
Gian Francesco Vescovo di Ferrara e Patriarca di Antiochia e Giovanni
prefetto di Roma e duca di Sora.
Giudizi che danno di lui gli imparziali storici
Giulio II, pien di spiriti guerreschi, destro nella politica, sicuro
nei provvedimenti, fomentò cotesto farnetico di guerra e
d'intrighi; e poiché dal sublime ufficio che nel medio evo
sosteneva, il papato erasi immiseritone negli uffizi d'un principato
terreno, Giulio volle almeno sollevarlo, e con debole paese per
dieci anni dominò i forti, e maneggiò le cose d'Europa.
Annoiato di queste soldatesche e brutali che a loro porta disponevano
dell'Italia, e innanzi a cui Alessandro VI aveva tremato, prese
il nobile concetto di liberare l'Italia dai Barbari, se non che
lo guastava con interessi secondari, pei quali chiamava egli stesso
quegli stranieri che proponevasi di annidare ( ).
Lega di Cambrai
Lega di Cambrai Nell'anno 1508 venne pubblicata in Basaluzzo ed
in tutti i paesi con Alessandria collegati la lega che si era stabilita
tra il Papa Giulio II con Ferdinando Re di Spagna e la Repubblica
di Venezia. Ma di poi la Serenissima troppo volendosi di questa
posizione prevalersi, il Papa dovette fare un'altra alleanza che
si chiamò la Lega di Cambrai della quale fecero parte Francia,
Germania, Spagna, i Gonzaga, gli Estensi ed altri stati di minor
considerazione. Auspice il Papa Giulio II - Feudatario di Basaluzzo.
Il governo di Venezia alla vista di tanto apparato di forze prudentemente
viene a miti consigli e trattò di affari in via diplomatica
e cedette sin dove la sua dignità lo acconsentiva.
Istituzione della Compagnia del Rosario in Basaluzzo
Un bel documento, troviamo in questo torno di tempo, e degno della
storia Basaluzzese, ed è quella lapide in marmo, che tuttodì
sussiste infissa nel muro interno del Sancte Sanctorum della Chiesa
Parrocchiale cornu epistile dell'altare della Madonna. Con questo
marmoreo monumento gli avi nostri ci vollero lasciare ricordanza
imperitura di loro pietà, rammemorandoci ad un tempo la fondazione
della Compagnia del rosaio. La poniamo in queste storiche memorie
volgarizzata nell'idioma italiano e così riuscirà
all'intelligenza di tutti: A Dio Ottimo Massimo Ad accrescere la
devozione alla Madre di Dio. Impetrato il diploma dal Rev. Padre
Cloche generale dell'ordine dei Predicatori, avuto l'assenso del'Ordinario
e del Convento viciniore (di Bosco) coll'intervento di un religioso
dello stesso ordine, osservate le Ponticie Costituzioni e tuttte
quelle contenute nelle lettere di concessione, fu eretta e costituita
solennemente la Compagnia dal SS. Rosario, per pubblico istrumento
rogato dal Sig. Notaio Filippo Massimo Torniello. Anno 1696 il 15
Agosto A ricordo di perenne memoria si erige questo monumento
[Nota. Ho creduto di collocar quì, l'accenno storico della
fodazione della Compagnia del Rosario per la ragione che la successiva
narrazione dell'Istituzione Zuccotti per riuscire più evidente
e chiara bisognava seguirla sino alla fine del suo sviluppo come
annoteremo in fine di questo Capo. Chiedo perciò venia al
Cortese lettore per questa improprietà cronologica. P.V.]
Istituzione delle scuole maschili
Nel 1616, con testamento del 31 Ottobre a rogito del Not. Rolando
Ricci, il signor Orazio Zuccotti del fu Pietro Francesco, del luogo
di Basaluzzo, Circondario di Novi Ligure e diocesi di Tortona, dopo
di avere istituito erede universale il figlio Gerolamo, ed i costui
discendenti maschi in infinito ordinò che in mancanza dei
medesimi, colla realizzazione dei mobili e coi frutti della sua
eredità di dovesse erigere e costruire una Chiesa dedicata
a Maria Vergine, di giuspatronato attivo e passivo della famiglia
femminile di detto signor Gerolamo fino al secondo grado, e che
quindi questo patronato passasse nella famiglia dei Cappelloni,
e mancando essa, in quella dei Zuccotti e dei Campi. Ordinò
similmente che alla Chiesa a costruirsi dovessero inservire due
preti delle famiglie sopra accennate i quali sarebbero tenuti a
celebrare nella stessa Chiesa quattro messe ebdomadarie per ciascuno,
a tenere a scuola ed insegnare la grammatica e la logica a tutti
gli scuolari del luogo di Basaluzzo senza mercede e pel solo amor
di Dio. "Disere volentes gratis". E, se fra i preti delle
famiglie superiormente nominate, non ve ne fosse alcuno capace di
insegnar logica in questo capo questi si dedicasse allo insegnamento
della grammatica e venisse nominato un altro, la cui sufficienza
all'insegnamento della logica fosse riconosciuta, e come, tale annoverato.
Soggiunge poi che, ove i preti, i quali sarebbero stati nominati
per questi insegnamenti fossero stato negligenti e ricusassero di
adempiere alle loro ordinazioni, dovessero nominarsi altri che li
adempiessero, e che il diritto di nominare questi preti spettasse
ai tutori e curatori degli istituti, se ve ne fossero diversamente,
a quattro della famiglia dei Zuccotti che non fossero fratelli o
cugini in primo grado, e dovessero giurare in presenza di Notaio
o del Parroco del luogo di nominare i più abili ed esemplari
e per l'adempimento delle sue ordinazioni. Ciò che ne fosse
della istituzione Zuccotti nel secolo decimosettimo, non ci è
noto; ma quello che è certo si è che da tempo, il
quale eccede la memoria degli Uomini anche i più vecchi,
gli investiti di detta pia istituzione, anziché insegnare
in Basaluzzo la grammatica e la logica, si ridussero sempre a tenere
nel Comune le scuole delle due prime classi elementari. Consta parimenti
che allo spuntare del presente secolo, e di cui noi vediamo il tramonto,
pubblicarsi in Piemonte, sotto il regime francese, la legge otto
germile IX anno, della Repubblica, i conpatroni procedettero allo
affrancamento della Istituzione medesima; per il che con istrumento
del 20 Febbraio 1803 nominavano dei procuratori appositi, autorizzati
a vendere stabili di spettanza del lascito, e pagare il triplo tasso,
ed effettivamente parte degli stabili del lascito stesso venne ad
essi venduta. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione dell'editto
di Restaurazione 21 maggio 1814, vennero costantemente dagli aventi
diritto, nominati gli investiti; i quali attesero sempre all'adempimento
dei pesi della fondazione, almeno per la parte riguardante l'esercizio
della scuola. "Così prescrivevasi dal Comune su di questa
scuola, l'Intendente della Provincia, e la Comunità di Basaluzzo
avevano una ingerenza diretta, come appare da un Ordinato consigliare
della Comunità stessa in data 23 marzo 1834, e da altro supplementare
5 maggio successivo, e dietro eccitamenti del'Intendente provinciale
di Novi Ligure, la ridetta Comunità procedette in quel tempo
ad accordi coll'investito della fondazione appunto per regolare
l'esercizio di detta scuola. Così prescrivevasi dal Comune
che dei due maestri, l'uno insegnante allora, come per l'addietro
aveva insegnato il leggere e scrivere e la dottrina cristiana, dal'A-B-C-D
sino a sesta esclusivamente dovesse seguitare ad insegnare tali
classi e l'altro da detti classi fino alla quarta inclusivamente"(
). Nel 1850 erano investiti del lascito i maestri Don Giacomo Zuccotti
e Don Carlo Agostino Zuccotti, e con essi, come appare da Convegno
e Verbale del Consiglio comunale 14 e 25 Novembre 1850 il Municipio
stipulò una specie di convenzione, per regolare la manutenzione
del fabbricato del lascito per le scuole, e la provvista degli oggetti
di corredo delle scuole stesse48. Ma i detti due maestri investiti
del lascito, e sopra tutto Don Giacomo Zuccotti divevano essere
negligenti nel soddisfare al compito loro, perocché nel 1851
pressoché la totalità degli aventi diritto alla nomina
dei maestri di scuola godenti il lascito del fu Orazio Zuccotti,
porgeva una rappresentanza all'Amministrazione Comunale e, con questa
lagnandosi essi della negligenza ed inesattezza con cui si adempiva
agli annessi allo stesso lascito, veniva il Comune invitato a promuovere
quelle istanze e quegli incombenti che si sarebbero creduti necessari,
perché fossero nel paese stabilite e bene amministrate quelle
scuole, conformemente a quanto disponevano le leggi riguardanti
la pubblica Istruzione.
Lite iniziata dal Comune cogli investiti maestri
Ed è per dare evasione a questi reclami che il Municipio
di Basaluzzo, dopo aver tentato inutilmente varie pratiche in via
stragiudiziale, si trovò costretto di ricorrere a Tribunali
ordinari. È in sul principio del 1855 che la lite venne iniziata
dal Comune contro zio e nipoti, Sacerdoti Don Angelo Zuccotti fu
Gian Giacomo e Don Giacomo Zuccotti fu Giuseppe e Giovanni Battista
Zuccotti fu Giuseppe coll'intervento di tutti i membri delle famiglie
Zuccotti, in numero grandissimo, aventi il diritto di nomina della
pia istituzione, fra i quali figurava il convenuto ed appellato
Francesco fu Bernardo Zuccotti. L'altro fra gli investiti, il Sacerdote
Don Carlo Agostino Zuccotti si acquetò a compiere il dovere
suo, e perciò non figura in causa. Ciò che reclamava
in quella causa dal Comune iniziata contro gli investiti della fondazione,
era che fossero questi obbligati ad attendere rigorosamente, secondo
gli ordinamenti scolastici, all'insegnamento della prima e seconda
elementare, come erasi costantemente per lo addietro praticato,
mentre gli investiti si rifiutarono, affermando che, secondo il
testamento dell'Orazio Zuccotti i nominati al godimento dei beni
del lascito dovevano insegnare la grammatica e la logica a quelli
fra gli abitanti di Basaluzzo i quali volessero apprenderla, e questo
insegnamento non potesse aver luogo, per non esistervi nel Comune
un ordinamento di scuola secondaria. La tesi del Comune era patrocinata
allora anche da tutti i compatroni presenti in causa, i quali facevano
voti perché potessero trovare accoglimento le sue domande.
Transazione tra il Municipio ed il maestro D. Giacomo Zuccotti
La lite finì con un atto di transazione del 4 Gennaio 1862
rogato Ferrari Giuseppe Not. Basaluzzese, tra il Municipio e il
Don Giacomo Zuccotti, colla quale questi il quale fin dal 1854 era
stato dall'autorità scolastica competente dispensato dall'esercizio
a cui era nominato dagli aventi il iuspatronato del lascito Zuccotti
per la classe di seconda elementare, sfruttando i beni, si obbligò
di rifondere e rimborsare al Comune la somma di lire 2600 per gli
stipendi pagati al maestro di scuola negli anni decorsi, obbligandosi
inoltre lo stesso Don Giacomo Zuccotti di munirsi dell'opportuno
titolo di approvazione, onde essere autorizzato a riprendere l'esercizio
della scuola, ed in caso diverso di stipendiare un maestro debitamente
approvato ed ancora che nel caso lo stesso Don Giacomo Zuccotti
non disimpegnasse egli stesso la scuola con regolare patente, giusta
quanto è prescritto dall'articolo 328 della legge 13 Novembre
1859, n. 3725, fosse nella competenza del Municipio di scegliere
esso il maestro, al quale il signor Don Zuccotti era obbligato di
pagare lo stipendio, purché non oltrepassasse quello di allora,
di lire 600. E dopo tutto dichiara ancora il Don Zuccotti Giacomo
di rinunciare e ritenere nelle tutte le eccezioni da esso messe
in campo nella lite, e sottomettersi in ogni circostanza ad eseguire
quelle prescrizioni governative tanto emanate che da emanare sulla
pubblica istruzione (49). Ma neppure dopo quest'atto di transazione
poté il Don Giacomo Zuccotti ottenere di essere riammesso
allo insegnamento dal quale era stato dispensato nel 1854. Presentò
egli un ricorso al Municipio, dichiarandosi disposto a dimostrare
col fatto che erano in esso cessate le circostanze le quali avevano
potuto consigliare la dispensa, e proponevasi determinatamente di
attendere colla voluta attività ed interessamento allo insegnamento
nel Comune nelle forme prescritte dai vigenti Regolamenti pregando
il Municipio a volerlo nominare a maestro di seconda elementare.
Il Municipio di Basaluzzo, con suo verbale 31 Luglio 1863, ad unanimità
di voti deliberava che, qualora, l'autorità scolastica superiore
credesse accordare al Don Giacomo Zuccotti la voluta autorizzazione,
non avrebbe avuta difficoltà di nominarlo per il prossimo
anno 1863-64. Invece il consiglio provinciale scolastico di Alessandria,
con sua determinazione 8 Settembre 1863, rifiutò la sua approvazione
alla nomina, mantenendo ferma la dispensa data al Don Giacomo nel
1854 per l'ulteriore servizio magistrale. E questi, di fronte a
ciò, prese il partito di rinunciare, come rinunciò
alla nomina che era stata in capo di lui fatta dal lascito Zuccotti.
Intanto rimaneva ancora l'altro investito, il Sacerdote Don Carlo
Agostino Zuccotti, il quale insegnava la prima classe elementare.
Esso non presentò alcun contrasto al Municipio, fu sempre
scrupoloso al proprio dovere, in guisaché, quando nel 1878,
stremato di forze per il lungo servizio chiese di essere coadiuvato,
fu dal Consiglio Comunale alli 16 Giugno 1878 ad unanimità
di voti presa la deliberazione di esonerarlo dall'obbligo della
scuola e di concedere la medesima annua pensione vitalizia di lire
250, colla condizione però che il Don Carlo Agostino Zuccotti
cedesse a favore del Comune i diritti del Beneficiario per quanto
riguardava i suoi diritti. E così fu fatto, fintanto che
nel marzo del 1880, si rese esso defunto.
Vicende susseguite al lascito di Orazio Zuccotti
La Cassa ecclesiastica a cui è ora succeduta l'Amministrazione
del Fondo per il Culto, ravvisando la fondazione Zuccotti siccome
un beneficio colpito dalla legge 29 maggio 1855 in seguito alla
rinuncia fatta dal Don Giacomo Zuccotti con atto 4 Ottobre 1864,
prendeva possesso effettivo dei beni da questi usufruiti, e provvide
all'adempimento dei pesi che erano a carico del rinunciante Don
Giacomo Zuccotti corrispondendo al Municipio di Basaluzzo l'annualità
delle lire 600 per lo stipendio del maestro della seconda classe
elementare. E ciò eseguì puntualmente fino al 1880.
Ma in questo tempo essendo deceduto anche l'altro investito, Don
Carlo Agostino Zuccotti, l'Amministrazione del fondo per il Culto,
la quale si affrettò ad immettersi al possesso della restante
parte dei beni, si astenne da ogni corresponsione a favore del Comune;
a questo quindi, l'obbligo di dover provvedere, come provvide, del
proprio, all'insegnamento elementare. Frattanto essendosi presentato
il sig. Francesco Zuccotti fu Bernardo, nella sua qualità
di patrono della Fondazione, a chiedere lo svincolo dei beni, invocando
la disposizione della legge 29 Maggio 1855, L'Intendente di Finanza
acconsentiva al chiesto svincolo, e dismissione dei beni, ma siccome,
la fondazione aveva per l'istituzione due beneficati, dei quali
uno aveva rinunciato prima del 3 Luglio 1870, e l'altro si rese
defunto dopo quella data, dispose che la metà della dote
dovesse svincolarsi colle norme della legge 29 Maggio 1855 a fronte
del fondo per il Culto, e l'altra metà a senso della legge
3 Luglio 1870 a fronte del Demanio, compreso l'obbligo dello svincolamento
di tenere rilevata, indenne ed illesa l'Amministrazione del Demanio
e quella del Fondo per il Culto da ogni domanda che potesse per
avventura da chiunque venire inferta. Così nello stesso giorno
addì 18 Aprile 1881 rogito Sangiacomo, furono stipulati due
distinti atti, l'uno in confronto, del Demanio dello Stato, col
n. 121 d'ordine e n. 598 di Repertorio; l'altro in confronto dell'Amministrazione
del Fondo per il Culto, col n.123 d'ordine, e n.595 del Repertorio.
Ammontare del lascito
Ammontare del lascito Con questi due Atti venne l'ammontare complessivo
del valore dei beni della Fondazione calcolato in Lire 19.957,28,
sula metà del quale, di lire 9998,64 il Demanio dello Stato
percepì la tassa del 30% in lire 2993,28 senza deduzione
di pesi. Sull'altra metà invece l'Amministrazione del Fondo
per il culto si ritenne l'Ammontare della metà dei pesi calcolata
in lire6870. e sulle rimanenti L. 3108, 64 percepì inoltre
il terzo, in lire 1030, 21, in totale lire 7906,21, lasciando al
patrono il possesso ed il godimento dei beni.
Il lascito Zuccotti è nuovamente in lite
Pregiudicata nei suoi interessi, la Comunità di Basaluzzo
fece ripetute pratiche tanto presso la pubblica Amministrazione,
come presso il Francesco Zuccotti, onde ottenere la ricognizione
ed il rispetto del suo diritto, ma i patti offerti non potendo dal
Comune venire assolutamente accettati, si vide esso costretto di
ricorrere ai Tribunali. Al quale effetto con atti d'usciere 24 Dicembre
1883 e 5 Gennaio 1884 chiamò tanto l'Amministrazione del
Fondo per il Culto quanto il signor Francesco Zuccotti avanti il
Tribunale civile di Novi Ligure. Nel termine fissato per la comparazione
la ridetta pubblica Amministrazione si presentò in giudizio
e fece atto di costituzione di procuratore. Il signor Francesco
Zuccotti invece non comparve; rinnovatagli la citazione a senso
e per gli effetti dell'art. 382 del Codice di Proc. Civ. si mantenne
contumace dando poi le sue deliberazioni in merito alle domande
del Comune, l'Amministrazione del Fondo per il Culto disse che non
poteva essa essere ricercata dagli Uffizi dipendenti dalle sostanze
comprese nell'atto di svincolo 18 Aprile 1851 a rogito SanGiacomo
portante il n. 121 de' ordine e 596 del Repertorio operatosi dallo
Zuccotti a senso e per gli effetti della Legge 3 Luglio 1870 in
confronto del Demanio dello Stato. Sostenne che solo il patrono
svincolato dovesse rispondere dell'adempimento degli Uffizi stessi.
In quanto a quelli gravitanti sulle sostanze svincolate coll'atto
18 Aprile 1881 n. 122 d'ordine e 595 del Repertorio; a senso della
Legge 29 Maggio 1855 in confronto dell'Amministrazione del Fondo
per il Culto, oppose che neppure dovesse rispondere; ed in tutti
i modi non sia tenuto a rispondere che degli interessi della somma
riservata nell'atto stesso di svincolo per l'adempimento dei pesi,
elevatisi a circa lire 300, depurati della tassa del 30% dall'imposta
di ricchezza mobile, dalle spese di Amministrazione, mentre li soprappiù
che per avventura fosse necessario provvedere ai detti pesi, dovesse
il Comune - credendo di avervi ragione - ricercarlo dal Francesco
Zuccotti, dal quale ultimo in tutti i modi avrebbe pur sempre ragione
la ridetta pubblica Amministrazione di essere tenuta rilevata a
indenne. Conchiuse l'Amministrazione stessa, perché rigettata
ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale, dovesse
assolversi la convenuta Amministrazione del Fondo per il Culto,
di essere disposta a rappresentare l'annua somma di L. 300 depurata
dalla tassa del 30%; dalla tassa di ricchezza mobile, dalle spese
d'amministrazione, respingersi ogni maggiore istanza avversaria.
Ed in ogni caso dichiarare obbligato il signor Francesco Zuccotti
a tenere l'Amm. stessa rilevata di quanto debba rappresentare oltre
alle dette lire 300. A questo stato era la causa in procinto di
essere discussa alla udienza di spedizione fissata dal presidente
del Tribunale, allorché il sig. Francesco Zuccotti fece atto
di costituzione di procuratore, e deliberando in riguardo alla mancanza
nel medesimo di ogni diritto a poter pretendere per il mantenimento
dei due maestri, si riportava in proposito venne eccepito dall'Amm.
del Fondo per il Culto. Contestò che coloro i quali sono
succeduti all'Orazio Zuccotti fossero tenuti a pagare lo stipendio
dei maestri nominati dal Comune. Sostenne che il Comune non è
in diritto di pretendere che il Zuccotti paghi a sue mani uno stipendio
per maestri che non ha nominato. Disse che non vi ha in atti la
prova che il Comune medesimo abbia nominato e pagato maestri in
esecuzione della fondazione fatta dall'Orazio Zuccotti, ed aggiunse
che in ogni caso prima di volere che detto stipendio debba essere
corrisposto in ragione di lire 600 annue per cadun maestro, dovrebbe
stabilire che, deduzione fatta di quanto occorre per l'adempimento
degli altri pesi imposti dal fondatore, il reddito dei beni dalle
medesimo lasciati presenta ancora un margine, sufficiente al riguardo.
Conclude che il Francesco Zuccotti, in via principale assolversi
alle domande del Comune attore in sussidio. Mandare prima ed avanti
ogni cosa al Comune stesso di giustificare di aver esso provvisto
alla nomina e stipendio ai maestri in esecuzione delle disposizioni
testamentarie dell'Orazio Zuccotti, con dichiararsi fin d'ora che
lo stipendio di questi maestri non può essere corrisposto
in ragione di L. 600, che nel caso in cui il reddito dei beni annessi
alla fondazione dello stesso Orazio Zuccotti, presenti margine sufficiente,
detratto quanto occorre per l'adempimento di tutti gli altri pesi
inerenti alla fondazione stessa. Dichiaravasi in ogni caso irricevibile
la domanda di garanzia proposta dall'Amm. del Fondo per il Culto,
ed in ogni evento assolvere il Zuccotti dalla domanda stessa. Oppose
il Comune che essendo la causa ferma a ruolo di spedizione e chiamata
ben anco in discussione tardiva era la deliberazione del Francesco
Zuccotti e le conclusioni in essa assunte; non potendo egli ritardare
il corso del giudizio, non avrebbe dovuto prendere conclusioni differenti
da quelle assunte dall'altra parte convenuta, regolarmente comparsa.
Tuttavia la Comunità dichiarando di non essere contraria,
perché nella presente causa abbia a farsi la più vivida
luce, non dissentì al riaprimento del giudizio, con che però
lo Zuccotti avesse a rifondere le maggiori spese da lui occasionate,
per le quali fece la più formale riserva e protesta. L'Amm.
del Fondo per il Culto si associò alle osservazioni fatte
dal Comune per il rapporto alla tardiva comparizione del Francesco
Zuccotti.
Sentenza del tribunale di Novi Ligure
Il Tribunale civile di Novi Ligure con sentenza 36 Maggio 1885,
così decise In applicazione degli articoli 179, 193,370,382
Codice Procedura civile, 1312 Codice Civile. Reietta ogni avversaria
istanza, eccezione e deduzione, assolve i convenuti Amministrazione
del Fondo per il Culto e Francesco Zuccotti dalla domanda dell'attore
Comune di Basaluzzo, e condanna quest'ultimo a rinfondare ai primi
le spese di causa, da liquidarsi dal signor Giudice di settimana
per difetto di parcella in atti, meno quelle occasionate dallo Zuccotti
in seguito alla sua tardiva comparizione che vengono poste a di
lui carico. Dichiara irricevibile la domanda di rilievo proposta
dall'Amministrazione del Fondo per il Culto in confronto dello Zuccotti;
compensate le relative spese di causa.
Appello del Comune di Basaluzzo alla Eccellenza Corte di
Casale
Da questa sentenza appellatosi alla Corte di Casale, la Comunità
di Basaluzzo con atto d'usciere 20 Novembre 1885 nella parte in
cui assolve l'Amministrazione del fondo per il Culto ed il Francesco
Zuccotti dalle domande di esso Comune di Basaluzzo condanna il medesimo
a pagare ai primi le spese di causa. Contro il Francesco Zuccotti
fu d'uopo la rinnovazione della citazione ed egli aspettò
a comparire quando a sua volta l'Amm. del Fondo per il Culto, con
atto d'usciere 3 Gennaio 1886, appellò contro Zuccotti per
rapporto alla domanda di garanzia che non venne dal Tribunale accolta.
Il Comune di Basaluzzo fece delle produzioni nuove allo scopo di
vien meglio stabilire che la Fondazione Zuccotti da tempo antichissima
ha costantemente inservito per le scuole di prima e seconda elementare
del Comune, dedusse abbondantemente un capitolo di prova testimoniale
in proposito, e prese le conclusioni seguenti: CONCLUSIONE "Respinta
ogni contraria istanza eccezione e deduzione Previa ammissione,
bisognando, dell'infra tenirizzato capo di prova testimoniale, previe
quelle declaratorie che di diritto ed annessa occorrendo, la prescrizione
ordinaria favore dell'attrice appellante Comunirà di Basaluzzo;
Ripararsi la denunciata sentenza 26 Maggio 1885 del Tribunale Civile
di Novi Ligure nella parte in cui assolve l'Ammin. del Fondo per
il Culto, ed il Francesco Zuccotti dalla domanda del Comune di Basaluzzo,
e condanna quest'ultimo a rifondere ai primi le spese di causa,
ed in parziale riparazione della sentenza medesima; Condannarsi
solidariamente l'Ammin. del Fondo per il Culto ed il sig. Francesco
Zuccotti fu Bernardo, patrono svincolante, a dover provvedere, in
esecuzione dei pesi riportati dalla Pia Istituzione, cui dava vita
il fu Orazio Zuccotti di Basaluzzo, con testamento 31 Ottobre 1616,
rogato Rolando Ricci, al mantenimento ossia allo stipendio di due
maestri nel Comune di Basaluzzo per le scuole maschili di prima
e seconda elementare. E così, tenuti in solido lo stesso
Fondo per il Culto ed il signor Francesco Zuccotti al rimborso a
favore del Municipio di Basaluzzo dello stipendio che questi corrisponde
ai ridetti due maestri in una somma non inferiore alle lire 600
annuali per caduno, e ciò tanto per l'avvenire come, per
gli anni decorsi a partire dal 1880 in poi; Col favore delle spese
tutte si di primo che di secondo giudizio."
Prova testimoniale
"Diranno i testi esaminandi per le cause di scienza aducende;
Che le scuole di fondazione Zuccotti, da trenta, quaranta e più
anni, ed anzi da tempo antichissimo, inservirono ormai sempre a
scuole pubbliche di prima e seconda elementare nel Comune di Basaluzzo,
ed a scarico del Comune medesimo, il quale appunto per questo provvedeva
gli oggetti di corredo. La unione dalle due cause a cui diedero
luogo i due appelli venne pronunciata con ordinanza presidenziale
sull'accordo delle parti in data 0 Febbraio 1886. Il lavoro di difesa
venne sostenuto dagli Egregi sv. Boccassino Francesco, ed avv. Caucino
Antonio e dall'avv. Minazzi Gio. Procuratore Colleggiato. I quali
atti sono pubblicati in un volume di pagine 157 portante l'epigrafe
La Fondazione Zuccotti in Basaluzzo e le leggi 29 Maggio 1855-15
Agosto 1867 e 3 Luglio 1870 per gli avv. Boccassino Fran. e Caucino
Antonio - Torino 1886. Tipografia subalpina S. Marino via Bertola
12.
Dalla gentilezza del Sacerdote Don Giacomo Zuccotti attualmente
maestro in Basaluzzo ne ebbi copia dalla quale ho stralciato gli
storici appunti relativi alle sopra riferite vertenze sulle Scuole
perciò mi trovo in dovere di rendere a Lui sentite azioni
di grazie.. Di altrettante azioni di grazie sono pur debitore al
sig. Consigliere C. Pio Bianchi non che all'Esimio sig. Segretario
del Municipio Pelucchi Nicola per i documenti e schiarimenti di
cui mi furono prodighi nel mio lavoruccio, dai quali ottenni pure
la definitiva sentenza pronunciata dall'Eccellentissima Corte di
Casale che qui pongo a chiusura del presente capo.
Sentenza della Corte d'Appello
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riparazione
della sentenza 26 Maggio 1885 del Tribunale civile di Novi Ligure;
Condanna l'Amministrazione del Fondo per il Culto ed il sig. Zuccotti
Francesco fu Bernardo a dover provvedere, in esecuzione dei pesi
portati dalla pia istituzione cui dava vita il fu Orazio Zuccotti
di Basaluzzo con testamento 31 Ottobre 1816, rogato Rolando Ricci,
al mantenimento ossia allo stipendio di due maestri nel Comune di
Basaluzzo stesso per le scuole maschili di prima e seconda elementare.
E così tenuti rispettivamente in eguale porzione al rimborso
a favore del Municipio di Basaluzzo dello stipendio che questi corrisponde
ai detti due maestri in una somma non maggiore alle annuali lire
seicento per caduno; e ciò tanto per l'avvenire come per
gli anni decorsi a partire dal 1880 in poi. Spese di primo e secondo
giudizio compensate. Casale, venticinque febbraio mille ottocento
ottantasette. Firmati Pavese ff. Presidente R. Tripoli Miglio Fochesato
Bernasconi estensore Guaschino - V. Canc. Agg. Pubblicata la sentenza
suestesa nell'udienza d'oggi del sottoscritto nella conformità
di legge. Casale, 25 Febbraio 1887 Firmato Guaschino V. Canc. Agg.
Registrata a Casale il primo marzo 1887 n. 256, Vol. 49 esatte lire
dodici. Sottoscritto: Vernoni, ricevitore Per autentico di copia
conforme Casale, 5 marzo 1887 Il Cancelliere Berti
Ho ravvisato più opportuno di narrare tutte le fasi a cui
andò soggetto il lascito Zuccotti, dalla sua origine sino
ai giorni nostri, senza interruzioni cronologiche, perché
parmi che al lettore riuscirà più gradito perché
più chiaro. P.V.